Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pronunciandosi sia sull’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa della banca sia sul merito della fattispecie, ha ritenuto che:

<<L’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta va rigettata, atteso che ai sensi dell’art.10 c.p.c., il valore della causa si desume con riferimento all’oggetto della domanda e non all’oggetto dell‘indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda. Da ciò consegue che l’eccezione della convenuta in ordine all’esistenza a validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, comporterebbe lo spostamento della competenza, in dipendenza del maggior valore dell’intero rapporto rispetto al valore della domanda, solo nel caso in cui l’eccezione non sia stata proposta come mero mezzo di difesa, ma dia luogo ad una questione pregiudiziaie da risolversi con efficacia di giudicato ai sensi dell’art.34 c.p.c.

Nel caso de quo, ìnvece, I’attore ha chiesto il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento senza contestare l’intero rapporto contrattuale né la sua validità. Trova quindi, applicazione il principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto daII’attore e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (Cass. civ. nn.4638/2002; 9251/2004; 8717/2004; 3348/2005).

Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nel senso che va accordata tutela alla pretesa attorea di vedersi riconosciuto il diritto alla ripetizione degli oneri accessori trattenuti all’accensione del prestito, ricompresi nelle rate residue e non maturate.

Come già evidenziato la fattispecie in esame e cioè l’estinzione anticipata del finanziamento è regolata dall’art.125 del TUB, il quale stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ad ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Tale norma va interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d’Italia che richiedono l’applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all’intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel tempo (cd. costi recurring). Ne deriva in primo luogo che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità tout court delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (tra le tante, ABF – Collegio di Milano, decisioni n. 1679/13; n. 3923/12; n. 2349/12; n. 776/12; n. 702/12; Collegio di Napoli, decisioni n. 1504/13; n. 1328/13). Anche la Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10.11.2009 ha precisato che in caso di estinzione anticipata  “l’intermediario dovrà restituire nel caso in cui tutti gli oneri siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata…>>.

Con tali sostanziali motivazioni il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto la domanda di restituzione formulata dall’attore.

La sentenza 2033-2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore