Usura e illeciti bancari

 Che cosa sono l’usura e gli illeciti bancari?

L’usura e gli illeciti bancari sono due fenomeni distinti, ma spesso correlati, che possono causare danni significativi ai consumatori e agli investitori.

L’usura si verifica quando una persona o un’azienda viene costretta a pagare tassi di interesse estremamente elevati su una qualsiasi operazione finanziaria.

Per disciplinare il fenomeno il legislatore italiano, con la legge 7 marzo 1996 nr.108, ha stabilito che la soglia dei tassi di interessi sia fissata trimestralmente dal Ministero delle Finanze e dell’Economia. Dal luglio del 2011 (con il decreto legislativo nr. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011 nr.106) il tasso limite oltre il quale si configura il reato di usura fa riferimento al tasso medio di mercato registrato negli ultimi tre mesi aumentato del 25%, a cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali (Tasso Soglia = T.E.G.M. + 25% + 4 punti percentuali).

Analizzando il contratto e confrontandolo con la normativa, se l’istituto di credito ha applicato un tasso superiore alla soglia antiusura, la clausola relativa agli interessi è nulla per contrarietà alle norme imperative del settore e non sono dovuti interessi (art. 1815 cod. civ.): in questo caso, tutte le somme già versate alla banca divengono capitale restituito e si provvederà a saldare l’addebito residuo senza alcun interesse.

Gli illeciti bancari sono tutte le condotte illegali o poco etiche adottate dagli intermediari finanziari nei rapporti contrattuali o, in generale, nel mercato. Questi comportamenti possono includere frodi, manipolazioni dei mercati finanziari, violazioni delle normative sulla privacy dei dati, e altro ancora. Gli illeciti bancari hanno sempre effetti negativi sui consumatori, sugli investitori e sull’economia in generale.

Alcuni esempi di illeciti bancari

I mutui Barclays indicizzati al franco svizzero

Se hai stipulato un mutuo con Barclays Bank PLC indicizzato al franco svizzero tra il 2003 ed il 2010 devi sapere che, secondo la Cassazione “le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritto e degli obblighi derivanti dal contratto»; «in tema di contratti tra professionisti e consumatore, allorché si controverta sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali … opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37bis, comma 4, codice consumo e chiamato a occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo reso dall’AGCM, che lo ha giudicato non chiaro e non sufficientemente comprensibile”.

Ciò comporta la nullità parziale della clausola che dispone la doppia conversione con la conseguenza di poter avanzare sensibilmente nel piano di ammortamento del mutuo o, nel caso di avvenuta estinzione del mutuo, ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente corrisposto.

I mutui BHW con risparmio edilizio

Ancora più complesso è il caso dei mutui BHW collegati a contratti di investimento nel risparmio edilizio disciplinati dalla legge tedesca.

In tale architettura contrattuale i pagamenti delle rate mensili non vengono imputate al mutuo bensì al sottostante contratto di investimento di risparmio edilizio, salvo successivo conguaglio tra quanto corrisposto alla mutuante e quanto dovuto dal consumatore al termine dell’investimento. Soltanto in tale occasione BHW si obbliga a comunicare al mutuatario il piano di ammortamento del mutuo con l’effetto che, nostante la untualità dei pagamenti, il consumatore corrisponde sempre più interessi piuttosto che capitale. Secondo il Tribunale di Milano “il mutuatario ha già accettato l’assegnazione del contratto e quindi l’imputazione della somma risparmiata ad ammortamento, di modo che quell’accantonamento non è nient’altro che un ammortamento, con imputazione però ritardata di ben 15 anni. Da ciò deriva che la banca, pur accantonando quote di ammortamento e garantendosi così il rimborso, non ammortizza il mutuo e continua per anni ad incassare interessi ben maggiori rispetto a quelli cui avrebbe diritto in caso di ammortamento“.

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