La cessione del quinto dello stipendio

L’istituto e le problematiche connesse al rimborso del quinto

La cessione del quinto è una formula particolare di prestito personale a tasso fisso. Si chiama così perché il debito contratto viene rimborsato attraverso una trattenuta in busta paga (o sulla pensione) di importo non superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto. Non può avere durata superiore a 120 mesi e si tratta di un prestito non finalizzato in quanto non è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto; inoltre può essere erogato indipendentemente dalla presenza di eventuali segnalazioni in CRIF o di protesti.

Le problematiche connesse ai contratti di cessione del quinto dello stipendio attengono, generalmente, alla fase di estinzione ancessione del quintoticipata del contratto.

La giurisprudenza sull’art.125 comma 2° del T.U.B.

Al riguardo si è aperto un ampio dibattito giurisprudenziale sull’obbligo di restituzione da parte dell’intermediario finanziario dei costi del credito per il periodo residuale rispetto all’originaria durata del contratto. Sulla formulazione letterale del “vecchio” art.125 comma 2° del D. Lgs. 1 settembre 1995 nr.385 la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto necessario interpretare la norma in maniera coerente con la disciplina sulla trasparenza bancaria coordinandola, comunque, con il Codice del Consumo. Inoltre le clausole contrattuali che disponevano la non ripetibilità dei costi del credito sono state ritenute contrarie a norme di carattere imperativo e, quindi, affette da nullità.

La giurisprudenza sull’art.125 sexsies del T.U.B.

La modifica al Testo Unico Bancario, introdotta con il D. Lgs. 13 agosto 2010 nr.141 di recepimento della direttiva 2008/48/CE  relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha disposto, al comma 1° dell’art.125 sexsies, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto“. La nuova querelle  giudiziaria nata dalla novella è stata sedata dalla sentenza sul cd. caso Lexitor emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 a definizione della causa C-383/2018, con cui i giudici eurounitari hanno ritenuto necessario interpretare la direttiva nel senso di garantire al consumatore il rimborso integrale di tutti i costi del credito all’atto dell’estinzione anticipata di qualsivoglia contratto di credito al consumo.

L’intervento della Corte Costituzionale sull’art.11 octies del D.L. nr.73/2021

La riforma normativa introdotta dall’art.11 octies del decreto legge 25 maggio 2021 nr.73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 nr.106 ha ulteriormente modificato la disciplina del settore prevendendo che “l’articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.  Tuttavia, la norma non appare conferente con il disposto della sentenza “Lexitor” che impone ad ogni Stato membro dell’Unione Europea l’interpretazione del diritto interno in senso conforme agli obiettivi del legislatore europeo ed ai dettami della giustizia comunitaria. Gli orientamenti manifestati in tale senso da numerosi tribunali, tra cui quello partenopeo, hanno trovato piena conferma nella sentenza della Corte Costituzionale nr.263 del 22 dicembre 2022 con cui la nuova norma è stata dichiarata incostituzionale. 

Domande frequenti sulla cessione del quinto dello stipendio

Quale documentazione occorre per avviare una pratica di rimborso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione?

Per poter avviare una procedura di rimborso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione occorrono i seguenti documenti:

  • Copia del contratto di cessione del quinto;
  • Copia delle polizze assicurative connesse al contratto di cessione del quinto;
  • Copia del piano di ammortamento;
  • Copia del conteggio di estinzione anticipata del contratto;
  • Copia della quietanza liberatoria.

Tale documentazione è necessaria al fine di valutare con esattezza gli importi da poter eventualmente recuperare sull’operazione e procedere con il vaglio di legittimità del contratto atrraverso perizia econometrica.

 

Come posso fare se non ho i documenti richiesti per avviare una pratica di rimborso della cessione del quinto?

Nel caso di smarrimento o mancata consegna della documentazione necessaria per avviare una pratica di rimborso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione procederemo noi a richiedere alla società finanziaria la duplicazione dei documenti ai sensi dell’art.119 T.U.B.

Per operare in tali sensi è sufficiente conferirci mandato e tutta l’attività sarà espletata da noi senza alcun costo per il cliente. L’attività accessoria al rimborso rientra, infatti, nella nostra filosofia di compenso legato alla performance finale.

Resta, tuttavia, necessario avere almeno un elemento documentale da cui rilevare l’esistenza del contratto come, ad esempio, l’informativa periodica alla clientela.

 

Non posso (o non voglio) venire allo studio per sottoscrivere il mandato. E' possibile ugualmente procedere?

Certamente!

Nel caso in cui non si possa venire allo studio (per lontananza, turni di lavoro notturni o qualunque difficoltà) o, semplicemente, non ci si voglia spostare per risparmiare il proprio tempo è possibile sottoscrivere a distanza sia la procura sia il contratto di mandato professionale attraverso i nostri software certificati a livello europeo.

La sottoscrizione avviene, anche senza avere un proprio sistema di firma digitale, semplicemente cliccando sugli spazi evidenziati nel documento che sarà inviato a mezzo mail ordinaria.

Anche gli appuntamenti possono tenersi a distanza ricorrendo ai più diffusi software di video conferenza.

Quanto costa rivolgersi a Rimborsi Bancari?

La nostra politica è mutuata direttamente dalle grandi firme legali americane garantendo ai nostri assistiti un’assistenza qualificata senza nessun esborso.

Tale soluzione, legata alla performance, viene regolarmente contrattualizzata ed è in piena linea con il codice deontologico forense.

Il guadagno del nostro studio risiede nel riconoscimento di una percentuale su quanto ottenuto per l’assistito, pari al 25% del risultato effettivo raggiunto.

In tal modo siamo certi di non gravare sulle tasche di chi rappresentiamo ed ambiano ad imprimere la massima credibilità a quanto prospettato al cliente in sede di consulenza preliminare. Insomma ….niente per il cliente? Niente nemmeno per noi.

Le nostre sentenze

Di seguito proponiamo una breve rassegna delle decisioni più importanti ottenute in favore dei nostri assistiti

La prima decisione emessa in Italia da un Tribunale

2011 – L’ordinanza Tribunale di Nola 

La pietra miliare dei nostri sforzi contro il sistema bancario del credito al consumo nel campo della cessione del quinto dello stipendio risale all’anno 2011 quando il Tribunale di Nola, per la prima volta in Italia, si pronunciò in favore del consumatore.

 

La prima decisione in Italia emessa da un Giudice di Pace

Rimborsi Bancari - Rimborso cessione del quinto

2012 – La sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano

In materia di cessione del quinto dello stipendio registriamo la prima decisione di un Giudice di Pace in materia. Venne riconosciuto il diritto al rimborso in favore del consumatore sulla base delle fonti secondarie del diritto.

 

La legittimazione passiva affrontata dal Tribunale di Napoli

Il vecchio art.125 T.U.B. secondo il Tribunale di Avellino

Il nuovo art.125 sexsies secondo il Tribunale di Napoli

L'art.11 octies D.L. nr.73/2021 secondo il Tribunale di Napoli

L'intervento della Corte Costituzionale nel dicembre 2022

La nostra video intervista sulla cessione del quinto

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