L’ordinanza emessa dalla Suprema Corte in data 6 settembre 2023 costituisce il primo provvedimento in Italia riguardante l’estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo. I principi sanciti dalla Corte di Cassazione costituiscono, dopo tante decisioni di merito registrate al riguardo, un fondamentale tracciante per tutte le fattispecie similari cui i Giudici di merito saranno tenuti ad attenersi nel rispetto del principio della nomofilachia del diritto.

L’estinzione anticipata del prestito secondo i Giudici di primo e secondo grado

Il caso di Vito si caratterizza per il rigetto della domanda di restituzione dei costi del credito non maturati a seguito dell’adempimento anticipato di un contratto di cessione del quinto dello stipendio dapprima innanzi al Giudice di Pace di Napoli e, successivamente, innanzi al Tribunale di Napoli quale Giudice dell’appello. Le conseguenze dell’estinzione anticipata del contratto secondo i giudicanti di merito non avrebbero mai determinato la ripetizione dei costi del credito per il periodo non maturato; per questo motivo la domanda venne respinta in entrambi i gradi di giudizio ponendoci di fronte al dilemma sul ricorrere alla Corte di Cassazione ovvero accettare le non condivise decisioni di merito.

Il coraggio delle proprie idee ci ha indotto a far valere i diritti di Vito adendo il la Suprema Corte e, nel lontano 2019, presentammo ricorso al Palazzaccio (così viene appellato il famoso palazzo di giustizia!) invocando, a fondamento delle proprie ragioni, sia le fonti comunitarie del diritto applicabili al caso di specie sia quelle del relativo recepimento interno.

La decisione della Corte di Cassazione

Nell’esaminare i motivi di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l’interpretazione offerta dal Tribunale di Napoli in seno all’impugnata sentenza.

Il diritto alla riduzione del costo totale del credito è, infatti,  previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee di riferimento. Inoltre il diniego dello stesso confligge con l’orientamento  giurisprudenziale volto a garantire più ampia tutela al consumatore nell’ambito del credito al consumo.L'estinzione anticipata del prestito e la Corte di Cassazione

Tale finalità è evidente nella disposizione dell’art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.

Al riguardo la Corte di Cassazione enuncia che: <<Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva …, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann)>>.

L’estinzione anticipata del prestito ed i principi di diritto da applicare

Su tali sintetizzate motivazioni il supremo consesso ha espresso i seguenti principi di diritto:

L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.

In definitiva, nell’ipotesi di estinzione anticipata del prestito, per tutti i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 il consumatore ha sempre il diritto a vedersi restituiti i costi del credito per la vita residua del contratto.

Tale provvedimento arricchisce la schiera dei primi provvedimenti ottenuti in Italia sul rimborso della cessione del quinto dello stipendio e, in particolare, la prima sentenza registrata in materia da un Giudice di Pace (La sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano) nonchè la prima decisione emessa in Italia da un Tribunale (L’ordinanza del Tribunale di Nola). Qui, di seguito, riportiamo l’ordinanza 6 settembre 2023 nr.25977 della Corte di Cassazionenel suo testo integrale.