Se hai effettuato l’estinzione anticipata di un prestito (come una cessione del quinto o un prestito personale) e ti sei chiesto se hai diritto al rimborso di tutti i costi che hai pagato inizialmente, una recente sentenza del Tribunale di Napoli (la nr.1733/2025) chiarisce in maniera approfondita gli aspetti rilevanti della questione.
Il Caso: l’estinzione anticipata del prestito e la sentenza del Tribunale di Napoli
Massimo aveva sottoscritto due finanziamenti nel 2016 con Santander Consumer Bank S.p.A. Al momento della stipula, come prassi comune, aveva sostenuto diversi costi “anticipati”, tra cui commissioni di istruttoria e provvigioni per l’intermediario, per un importo totale superiore a 4.000 euro..
Successivamente, il consumatore ha optato per l’estinzione anticipata del prestito per entrambi i contratti. La banca, però, gli ha rimborsato solo una frazione minima dei costi, argomentando che alcune voci (i cosiddetti costi up-front) non fossero rimborsabili, o applicando un metodo di calcolo (la “curva degli interessi”) meno favorevole. Il consumatore, convinto di aver diritto a un rimborso più cospicuo, calcolato “pro rata temporis” (cioè in proporzione alla durata del prestito non goduta), ha intrapreso un’azione legale, richiedendo la restituzione di 884,66 euro.
La decisione del Tribunale partenopeo: il rimborso pro rata temporis di tutti i costi
Il Tribunale di Napoli ha dato piena ragione al consumatore!
La sentenza ha sancito che, in caso di estinzione anticipata prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ad eccezione delle imposte. Questo significa che devono essere rimborsati:
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Interessi non maturati.
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Costi recurring (quelli che maturano nel tempo).
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Costi up-front (quelli pagati all’inizio, come commissioni di istruttoria, spese di perizia, e soprattutto le provvigioni per l’intermediario finanziario).
Il metodo di calcolo corretto per il rimborso è il “pro rata temporis”: l’importo di ogni costo viene diviso per il numero totale delle rate previste e poi moltiplicato per il numero delle rate residue al momento dell’estinzione anticipata prestito. Questo criterio è più vantaggioso per il consumatore e garantisce maggiore trasparenza.
I principi del caso “Lexitor” e l’estinzione anticipata del prestito
Questa importante decisione si inserisce in un consolidato orientamento giuridico, originato dalla celebre sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea (C-383/18 del 11 settembre 2019).
La sentenza Lexitor ha chiarito che l’articolo 16 della Direttiva Europea 2008/48/CE sul credito ai consumatori (recepito in Italia dall’art. 125-sexies del Testo Unico Bancario – TUB) impone una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del prestito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore, indipendentemente dalla loro natura.
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Evoluzione Normativa: Dopo tentativi di limitarne la portata, la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 263/2022) ha riaffermato la piena applicabilità del principio Lexitor, stabilendo che il diritto al rimborso di tutti i costi per l’estinzione anticipata prestito si applica ai contratti successivi al D.Lgs. 141/2010.
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Conferma Legislativa: Il D.L. 104/2023 (convertito in Legge n. 136/2023) ha ulteriormente consolidato questo orientamento.
“Up-Front” vs “Recurring”: una distinzione oramai superata
La sentenza del Tribunale di Napoli conferma: la distinzione tra costi up-front e recurring non è rilevante ai fini del calcolo del rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito. Tutti i costi devono essere ridotti proporzionalmente. Qualsiasi clausola contrattuale che neghi questo diritto è nulla perché vessatoria
La legittimazione della banca per i costi pagati all’intermediario nell’estinzione anticipata del prestito
Un punto molto importante toccato dalla sentenza riguarda le commissioni di intermediazione. La banca Santander sosteneva di non dover rimborsare queste somme perché incamerate da un soggetto terzo (l’agente/mediatore).
Il Tribunale ha respinto questa tesi, qualificando il rapporto tra banca e intermediario come un mandato. Di conseguenza, la finanziaria (mandante) rimane direttamente responsabile nei confronti del consumatore per la restituzione di tali costi, anche se poi potrà rivalersi sull’intermediario. Per il consumatore, l’unico interlocutore per il rimborso è la banca con cui ha stipulato il finanziamento.
Il calcolo del rimborso: il “pro rata temporis” prevale sulla “curva degli interessi”
Il Tribunale ha ribadito che il criterio del “pro rata temporis” è quello corretto per calcolare il rimborso derivante da un’estinzione anticipata del prestito, essendo più semplice e favorevole al consumatore rispetto ad altri metodi come la “curva degli interessi”.
Attenzione alla mediazione obbligatoria: sanzione per la finanziaria
La sentenza evidenzia un altro aspetto: la banca Santander non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo. Per questa ragione, è stata condannata a versare allo Stato un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Questo sottolinea l’importanza per le banche di prendere seriamente l’istituto della mediazione.
La sentenza nr.1733/2025 del Tribunale di Napoli
In definitiva se hai estinto anticipatamente un finanziamento (cessione del quinto, prestito personale, ecc.) e la banca:
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Non ti ha rimborsato affatto alcuni costi (es. commissioni di intermediazione, istruttoria).
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Ti ha rimborsato solo una parte minima, applicando criteri poco chiari o sfavorevoli.
Potresti avere diritto a un rimborso anche significativo. Questo vale in particolare per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e per le estinzioni avvenute dopo la sentenza Lexitor (settembre 2019).
N.B.: Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Ogni caso specifico richiede un’analisi personalizzata.