reputato, quindi, che l’indicazione della destinazione delle somme in questione al pagamento del corrispettivo al mediatore o del premio assicurativo all’assicuratore non elide il fatto che sia stato il finanziatore ad incassare in nome proprio questi importi, rimanendo res inter alios, non opponibili al consumatore ex art. 1372 c.c., gli accordi in base ai quali esso ha provveduto a riversarli ai destinatari finali;

opinato, quindi, in base a tutto quanto su esposto, che la clausola del contratto, dettata dal citato art.16, nella parte in cui esclude che le commissioni e spese in questione non si debbano restituire nemmeno in parte, è nulla, ex art. 1419, comma 2, e 1339 c.c., per contrasto con la norma dettata dall’art. 125, comma 2, t.u.b., da ritenere evidentemente inderogabile perché posta a protezione del consumatore, al fine di evitare che il recesso dal contratto possa essere per lui ingiustificatamente oneroso;”

Quelli sopra richiamati costituiscono alcuni principi posti dal tribunale partenopeo a fondamento della decisione di condanna della Banca resistente alla disposta ripetizione in favore del consumatore.

Il provvedimento contiene, comunque, numerosi spunti interessanti che hanno, poi, costituito i capisaldi delle future pronunce ottenute in favore dei consumatori.

L’ordinanza ex art.702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Napoli