“ritenuto, quindi, che la clausola del contratto, prevista dall’ art. 1. Lettera D delle condizioni generali, nella parte in cui esclude che le commissioni e spese in questione non si debbano restituire nemmeno in parte, è nulla in quanto viola l’ art. 1419 comma 2 e 1139 c.c. per contrasto con l’art. 125 T.U.B., norma inderogabile perché posta a tutela del consumatore al fine di evitare che il recesso anticipato del contratto possa risolversi a suo svantaggio;
accertato, quindi, che la banca deve essere condannata alla restituzione della somma richiesta indicata nel ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora, ovvero dal 14.11.2014;”
Questi, sintetizzati, i presupposti della condanna in favore del consumatore.
L’ordinanza ex art.702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Napoli (9 dicembre 2016)