Nella sentenza ottenuta per Sergio il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha ritenuto che:
“Trova pertanto applicazione l’art.125 sexies del TUB che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti pe la vita residua del contratto. Vanno richiamate, in tal senso, anche le diverse comunicazioni della Banca d’Italia relative ai principi di trasparenza e buona fede e che impongono all’intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle somme pagate anticipatamente ma soggette e maturazione nel corso del tempo. …..
……In tal senso va richiamata anche la Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 che ha precisato come “relativamente all’estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle operazioni di finanziamento, è stata altresì riscontrata la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l’importo di generiche spese non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l’impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione e rende più complessa la ripartizione delle competenze medesime nel bilancio degli intermediari, secondo l’effettiva competenza economica“.
Con tale motivazione il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto la domanda di rimborso condannando la Banca alla restituzione di € 4.876,85 in favore di Angelo. Si ponevano, già allora, le prime riflessioni sulla modifica apportata al Testo Unico Bancario dal D.Lgs.141/2010 in recepimento della direttiva 2008/48/CE.
La sentenza nr.5196-2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore