Nella sentenza ottenuta per Sergio il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto che:
“Non vi è dubbio che va applicato l’art.125 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e l’art. 3 del D.M. 8/7/92 vigente all’epoca del contratto che recitava “la facoltà di adempiere in via anticipata o recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”, cui non è stato dato attuazione. La Banca d’Italia nel 2000 aveva inviato note in cui specificava l’equa riduzione del costo complessivo del credito intendendosi che, qualora il consumatore esercitasse la facoltà di anticipata estinzione, al creditore era dovuto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento. In secondo luogo perché considerato, poi, l’introduzione dell’art.1 del D. Lgs. 13/8/10 n. 141 ben può prendersi a parametro lo stesso“.
Con questa sostanziale motivazione il Giudice di Pace di Napoli ha accolto la domanda di restituzione dell’indebito condannando la Banca convenuta alla restituzione di circa € 3.000,00 in favore del nostro assistito.