<<Va evidenziata l’iniquità, che comporterebbe una disparità di trattamento tra finanziamenti estinti alla naturale scadenza e quelli oggetto di estinzione anticipata. Al riguardo si condivide e si proprio quanto evidenziato dal procuratore attoreo, ovvero che la Società convenuta “ha pattuito con l’odierno istante la concessione di un mutuo di durata decennale al TAEG dichiarato del 12,47% per effetto del ricarico di oltre € 3.000,00 di commissioni al di là degli interessi pattuiti; infatti della somma di € 15.600,00 indicata in contratto veniva erogato al mutuatario l’importo di € 9.129,20. E’ evidente che la compressione della durata originaria del finanziamento determini l’innalzamento del TAEG effettivamente pattuito ed applicato ingenerando un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale. L’imporre la non restituibilità di tali somme in caso di estinzione anticipata, altro non significa che trattenere somme per interessi relativi a scadenze che verranno più in essere generando così quello squilibrio a carico del consumatore di cui all’art.33 del D. Lgs. n. 206/2005, con la conseguente nullità di protezione delle contestate clausole di cui al successivo art. 36”>>.

La sentenza 92541-2016 del Giudice di Pace di Napoli